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IMU prima casa 2018

  • 7 Giugno 2018
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IMU prima casa 2018

Imu 2018:  E’ cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della prima rata!

IMU come ogni anno arriva puntuale con scadenza 18 giugno 2018, il primo appuntamento con una delle principali imposte sulla casa, che però non coinvolgerà tutti i contribuenti perché, come ormai noto, non si paga l’IMU sulla prima casa.

Il pagamento dell’Imu avviene solo se l’abitazione è considerata di lusso: ovvero se rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli. In questo caso si paga un’imposta con un’aliquota pari al 4 per mille e si ha diritto anche a una detrazione prima casa, il cui importo viene deciso dal Comune tramite specifica delibera. Nello specifico per il comune di Latina le aliquote sono quelle indicate dalla deliberazione consiliare n. 14 emessa in data 8 marzo 2018.

Nessun pagamento dell’IMU se l’immobile è adibito ad abitazione principale, ovvero dove ha la residenza anagrafica il possessore del nucleo familiare, e se rientra in una di queste categorie catastali:

  • A/2 abitazioni di tipo civile;
  • A/3 abitazione di tipo economico;
  • A/4 abitazioni di tipo popolare;
  • A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;
  • A/6 abitazioni di tipo rurale;
  • *A/7 abitazioni in villini.

*Questa categoria catastale è stata oggetto di controversia perché pur essendo fabbricati di un certo valore sono esenti dal pagamento dell’Imu se adibiti ad abitazione principale.

L’esenzione IMU 2018 si applica anche per le seguenti tipologie di immobili:

  • le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio;
  • una unità immobiliare in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
  • una sola unità immobiliare di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE solo se già pensionato nel Paese dove risiede e se l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.

Ciascun Comune può inoltre stabilire ulteriori casi di assimilazione ad abitazione principale e la più frequenta riguarda i casi di esenzione IMU per l’unità immobiliare posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari. La casa deve in ogni caso non risultare affittata.

L’Imu risulta inoltre non dovuta per quegli immobili costruiti da un’impresa edilizia e adibiti alla vendita e fintanto che non risultano affittati. Sono esenti dalla tassa anche i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Non è richiesto il pagamento neanche per gli immobili posseduti dallo Stato e dai terreni agricoli che:

  • sono situati all’interno dei comuni definiti come “parzialmente delimitati” nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
  • sono di proprietà di coltivatori o imprenditori agricoli professionali che rientrano nelle categorie del D. Lgs. 99/2004 e iscritti alla previdenza agricola;
  • si trovano sulle isole specificate dall’allegato A della legge 448/2001;
  • sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Inoltre, l’agevolazioni Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso tra genitori e figli, si applica secondo le seguenti regole:

  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

E’ importante sottolineare che dal 1° gennaio 2016 è prevista una riduzione del 25% per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dunque è dovuta in misura pari al 75% dell’imposta determinata sulla base delle aliquote stabilite dal comune.

 

Autore: Fiorella Proietti

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