Il Certificato di Agibilità 2018
Il “Certificato di Agibilità” è un documento indispensabile che serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati all’interno di un immobile.
Il Certificato di Agibilità serve per vendere, affittare ed usare un immobile.
In base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentati in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2001 – s.o. n. 239) veniva rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ma ad oggi è stata introdotta dal Decreto del fare legge n. 69/2013 l’autocertificazione agibilità 2018. E solo il direttore dei lavori o un altro tecnico incaricato abilitato potrà presentare la specifica documentazione e la domanda per il rilascio del Certificato di Agibilità presso gli uffici competenti, con la specifica modulistica predisposta dall’ufficio competente.
Dall’entrata in vigore della nuova agibilità i cittadini proprietari di immobili sono obbligati a richiedere l’aggiornamento del certificato di agibilità, tale domanda deve essere presentata in tutti i seguenti casi:
– aumento e/o diminuzione dei vani;
– accorpamento di unità immobiliari;
– frazionamento di unità immobiliari;
– cambi di destinazione d’uso;
– demolizione e ricostruzione;
– diversa attribuzione di numeri civici;
– quando in un edificio vengono effettuati lavori a seguito di D.I.A. – S.C.I.A. – C.I.L.A. – C.I.L. e/o permessi di costruire per singole unità immobiliari, e tale domanda deve essere presentata tramite gli appositi moduli entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, l’omessa presentazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00 (art. 24 c. 3 D.P.R. n. 380/2001).
E’ necessario sottolineare che la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità può invalidare la vendita o l’affitto di un immobile, oltre a causarne un deprezzamento. Si potrà comunque procedere in entrambi in casi purché l’acquirente o il conduttore vengano edotti sulla mancanza dell’agibilità e siano espressamente disposti ad accettare tutti i rischi di una potenziale inagibilità dell’immobile.
Anche l’agibilità con l’autocertificazione può essere regolamentata ulteriormente da ogni singola Regione con delle precise norme locali, per cui affidatevi solo a tecnici abilitati di comprovata serietà e professionalità, poiché il non rispetto di tutte le norme può causare l’annullamento da parte dell’ufficio del comune del certificato rilasciato dal tecnico.
Autore: Fiorella Proietti
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