Perché scegliere l’affitto a canone concordato?
Secondo un’analisi di “Solo Affitti” la tipologia di contratto più amata dagli italiani, sembra essere proprio il CONTRATTO A CANONE CONCORDATO. L’utilizzo di questo contratto, già diffusissimo e registrerà una ulteriore accelerazione grazie alle novità dello scorso 15 marzo, introdotte dal Governo. Fino all’anno scorso questa tipologia di contratto poteva essere stipulata solo nei comuni delle undici aree metropolitane, in quelli capoluogo di provincia e ad alta densità abitativa. Ora, invece, sarà possibile stipularlo in tutti i comuni. Il presupposto è che siano stati firmati o aggiornati gli accordi territoriali tra comuni, associazioni di inquilini e dei proprietari (es. UPPI, SUNIA, ASPPI, ecc.). La locazione ha una durata minima di 3 anni, al termine dei quali, se non c’è disdetta, si rinnova automaticamente per altri 2 anni.
Il canone concordato è molto apprezzato soprattutto nel Centro e Nord Italia. La città italiana in cui è più diffuso, è Verona, seguita da Grosseto e Forlì, inoltre il contratto concordato con durata 3+2 è largamente utilizzato ad Asti, Arezzo e Latina. Al Sud il canone concordato piace molto a chi abita a Sassari, riguarda 2 contratti su 3, Palermo ed Oristano, ma anche a Barletta e Cagliari.
“Con il canone concordato locatari e locatori usufruiscono di grossi vantaggi”.
I locatari (inquilini) pagano un affitto inferiore a quello di mercato e usufruiscono di detrazioni fiscali ai fini Irpef nel caso in cui l’immobile diventi residenza principale.
I locatori (proprietari) beneficiano di agevolazioni fiscali, utilizzando la cedolare secca al 10% anziché quella al 21%.
Per capire meglio ecco un esempio pratico:
Immobile concesso in locazione a canone concordato pari ad € 6.000,00/anno con applicazione cedolare secca al 10%.
Per cui € 6.000,00 x 10% = € 600,00.
L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dal proprietario sul reddito è di € 600,00.
Scadenza, acconto e saldo per il pagamento dell’imposta:
Il pagamento del primo acconto 2018 dell’imposta sostitutiva cedolare secca affitti, va versata se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera l’importo di € 51,65.
Cedolare secca scadenza acconto e saldo:
Cedolare secca scadenza | Unica rata, se l’importo è inferiore ad € 257,52 | 2 rate, se l’importo è superiore alla soglia |
Quando e come si paga | Entro il 30 novembre | Acconto: entro il 30 giugno;
Saldo: entro il 30 novembre. |
In particolare, se l’adesione alla cedolare secca è avvenuta nel 2017, il pagamento deve avvenire entro le seguenti scadenze:
- Unica RATA: entro il 30 novembre 2018, se l’importo è inferiore ad € 257,52.
- In 2 rate, se l’importo dovuto è superiore ad € 257,52:
- primo acconto cedolare secca affitti pari al 40%: entro il 30 giugno 2018;
- secondo acconto cedolare secca affitti pari al 60%, entro il 30 novembre 2018.
Se l’adesione alla cedolare secca avviene nel corso del 2018, la scadenza per il pagamento è:
- Unica RATA: entro il 30 novembre 2019;
- In 2 rate: acconto entro il 30 giugno 2019 e saldo entro il 30 novembre 2019.
In pratica, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In tale periodo d’imposta il reddito derivante dall’immobile è stato infatti assoggettato a Irpef. Inoltre, l’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile.
Cedolare secca scadenza saldo: va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, o entro luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per cui se il saldo riguarda l’anno 2017 deve essere versato entro il 30 giugno 2018, se invece il saldo si riferisce all’anno 2018 deve essere versato entro il 30 giugno 2019.
Autore: Fiorella Proietti
Unisciti alla discussione